Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.
Disposizioni di carattere umanitario
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Disposizioni in materia sanitaria
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Disposizioni sull'ingresso e il soggiorno
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Disposizioni in materia di alloggio e assistenza sociale
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(Disposizioni particolari) (R.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 149)
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(Disposizioni finali) (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 49)
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Disposizioni sull'ingresso, il soggiorno e l'allontanamento dal territorio dello Stato
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Disposizioni in materia di istruzione, diritto allo studio e professione
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4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 e quelle dell'articolo 4, commi 3 e 6, non si applicano nei casi previsti dalle disposizioni vigenti che
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4. Sono fatte salve le disposizioni in materia di profilassi internazionale.
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3. Quando altre disposizioni di legge fanno riferimento a istituti concernenti persone di cittadinanza diversa da quella italiana ovvero ad apolidi
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Disposizioni sull'integrazione sociale, sulle discriminazioni e istituzione del Fondo per le politiche migratorie
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(Disposizioni a favore dei minori) (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 29)
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(Disposizioni contro le immigrazioni clandestine) (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 10)
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Disposizioni in materia sanitaria, nonché di istruzione, alloggio, partecipazione alla vita pubblica e integrazione sociale
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3. Rimangono ferme le disposizioni che prevedono il possesso della cittadinanza italiana per lo svolgimento di determinate attività.
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(Disposizioni concernenti minori affidati al compimento della maggiore età) (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 30)
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1. Le disposizioni del presente capo non si applicano ai componenti del sacro collegio e del corpo diplomatico e consolare.
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5. Le disposizioni del presente testo unico non si applicano qualora sia diversamente previsto dalle norme vigenti per lo stato di guerra.
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5. L'ingresso e il soggiorno dei lavoratori frontalieri non appartenenti all'Unione europea è disciplinato dalle disposizioni particolari previste
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1. I minori stranieri presenti sul territorio sono soggetti all'obbligo scolastico; ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di
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al Governo per l'emanazione di un decreto legislativo contenente il testo unico delle disposizioni concernenti gli stranieri, nel quale devono essere
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2. Ai familiari stranieri di cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione Europea continuano ad applicarsi le disposizioni el decreto del
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in violazione delle disposizioni del presente testo unico è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire trenta milioni.
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4. Nelle materie di competenza legislativa delle regioni, le disposizioni del presente testo unico costituiscono principi fondamentali ai sensi
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7. Nella prima applicazione delle disposizioni del presente articolo, il documento programmatico di cui al comma 1 è predisposto entro novanta giorni
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4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione del presente testo unico sono abrogate le disposizioni ancora in vigore
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15. Le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano allo straniero che dimostri sulla base di elementi obiettivi di essere giunto nel territorio
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bilaterali o multilaterali di reciprocità tra la Repubblica italiana e gli Stati di origine degli studenti, fatte salve le diverse disposizioni previste
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informativi di livello extranazionale previsti dagli accordi o convenzioni internazionali in vigore e delle disposizioni vigenti in materia di protezione
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pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; b) le disposizioni della legge 30 dicembre 1986, n. 943, ad eccezione dell'art. 3; c
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3. Con il regolamento di attuazione sono stabilite le disposizioni occorrenti per l'affidamento della realizzazione del programma a soggetti diversi
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1. Nella prima applicazione delle disposizioni della legge 6 marzo 1998, n. 40, del presente testo unico si provvede a dotare le questure che ancora
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abilitanti non ancora riconosciuti in Italia sono stabiliti con il regolamento di attuazione. Le disposizioni per il riconoscimento dei titoli saranno
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5. Ai contributi di cui al comma 1, lettera a), si applicano le disposizioni dell'articolo 22, comma 11, concernenti il trasferimento degli stessi
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all'articolo 45, le misure di protezione temporanea da adottarsi, anche in deroga a disposizioni del presente testo unico, per rilevanti esigenze
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1. Al compimento della maggiore età, allo straniero nei cui confronti sono state applicate le disposizioni di cui all'articolo 31, commi 1 e 2, e ai
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d'ingresso o dalle disposizioni vigenti. Il regolamento di attuazione può prevedere speciali modalità di rilascio relativamente ai soggiorni brevi per motivi
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non in regola con le disposizioni sull'ingresso e sul soggiorno nel territorio dello Stato, ferme restando le norme sull'allontanamento dal
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disposizioni vigenti in materia finanziaria e di contabilità sono adottate di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione
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alle altre disposizioni della presente legge. L'autorizzazione è revocata quando vengono a cessare i gravi motivi che ne giustificavano il rilascio o
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l'istanza con decreto motivato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 100, commi 2, 3 e 4, del testo unico delle leggi in
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2. Restano abrogate le seguenti disposizioni: a) l'articolo 151 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18
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, inerenti all'attività professionale svolta e al mezzo di trasporto utilizzato. Si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
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all'esercizio delle professioni, è consentita, in deroga alle disposizioni che prevedono il requisito della cittadinanza italiana entro un anno dalla data di
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7. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni di attuazione del
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polizia giudiziaria possono altresì procedere a perquisizioni, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 352, commi 3 e 4, del codice di
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2. In deroga alle disposizioni del presente testo unico i lavoratori extracomunitari dello spettacolo possono essere assunti alle dipendenze dei
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3. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, l'Italia, in armonia con gli obblighi assunti con l'adesione a specifici accordi